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STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA KARTING


Statuto della Federazione Italiana Karting
(approvato il 5 gennaio 2007)


TITOLO I
Costituzione, sede, durata, scopi e attività

Art. 1 - Costituzione, sede, durata.
La Federazione Italiana Karting (in forma abbreviata: FIK) è un’associazione riconosciuta con natura giuridica di diritto privato. E’ costituita dalle persone fisiche e dagli enti con o senza personalità giuridica, pubblici o privati, che praticano attività nel settore karting, anche dilettantistico, e che ad essa Federazione aderiscono, associandosi.
La FIK è apolitica, aconfessionale, non ha alcun fine, diretto o indiretto, di lucro, opera per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e garantisce la concreta attuazione dei principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, di tutti.
La FIK ha la rappresentanza e la tutela degli interessi generali del Karting italiano del quale promuove e favorisce lo sviluppo in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionale ed internazionale che fanno capo all’ACI CSAI o comunque all’ASN Italiana ed alla FIA.
LA FIK ha sede in Roma ed ha durata illimitata. E’ in facoltà del Consiglio Nazionale stabilire una o più sedi secondarie. 

Art. 2 - Scopi.
La FIK adempie ai propri scopi statutari e si propone, in particolare:
a)- a rappresentare il Karting italiano presso l’ACI CSAI o comunque presso l’ASN ed a collaborare con quest’ultima e con il CONI affinché i regolamenti sportivi, tecnici e di sicurezza e le attività organizzative Karting si armonizzino con gli interessi dei soci;
b)- a svolgere i compiti ad essa affidati dall’ACI CSAI o comunque dall’ASN;
c)- a studiare e realizzare ogni iniziativa atta a favorire l’associazionismo alla Federazione stessa ed utile alla partecipazione, promozione, tutela e sviluppo del Karting; pertanto, può altresì realizzare, a fini strumentali e non prevalenti, tutte le iniziative, a carattere nazionale ed internazionale, sportive, commerciali, industriali e di formazione ritenute opportune, ferma restando l’assenza del fine di lucro ed in modo che ogni eventuale utile venga reinvestito nelle attività istituzionali e statutarie;
d)- a fornire adeguata assistenza sportiva, tecnica ed organizzativa coordinandone le attività, ai propri associati;
e)- a curare i rapporti con tutti gli organismi sportivi, anche stranieri, che perseguono finalità comunque collegate alla attività Karting.

TITOLO II
Associati

Art. 3 - Associati.
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati della FIK le persone fisiche e gli enti, italiani o stranieri, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. 

Art. 4 - Ammissione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda di associazione, versando la quota relativa.
Con la comunicazione dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Nazionale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.
La qualifica di associato potrà anche essere acquisita direttamente all’atto del rilascio della licenza o tessera karting ove questa contenga la domanda di associazione, ovvero ancora con l’ammissione ad eventuali iniziative associative o comunque in ogni altro modo tacito e/o implicito In tali ultimi casi, è comunque in facoltà del Consiglio Nazionale riesaminare la domanda di associazione e deliberare l’eventuale non ammissione entro 6 mesi dal fatto che ha comportato l’acquisizione della qualità di associato.
Alle persone giuridiche ed agli enti è fatto obbligo di depositare presso la Segreteria FIK - all’atto della domanda di ammissione, ed anche tramite la richiesta di rilascio della licenza karting - l’atto costitutivo e lo statuto redatti nelle forme richieste dalla legge; le associazioni e le società sportive (Karting club) devono inoltre depositare l’elenco dei propri soci, che devono essere anche soci della FIK. Gli stessi assumono poi l’obbligo di trasmettere ogni eventuale modifica statutaria nonché - a semplice richiesta della Segreteria FIK, ed in qualsiasi momento - l’elenco soci aggiornato. 

Art. 5 - Diritti e doveri.
La qualifica di associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dalla FIK, nei limiti stabiliti dalle delibere dei suoi organi sociali e dall’ordinamento sportivo;
- a partecipare alla vita associativa, nei limiti secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
Gli associati hanno l’obbligo:
- di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- di garantire il leale e corretto esercizio dell’attività sportiva ed il rispetto di principi, regolamenti, decisioni e consuetudini sportive, in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionale ed internazionale;
- di pagare la quota associativa, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7. 

Art. 6 - Soci Benemeriti.
Il Consiglio Nazionale può conferire annualmente, a titolo gratuito, alle persone fisiche ed agli enti che abbiano svolto opera di particolare rilievo in favore del Karting e della FIK il titolo di “Socio Benemerito” con facoltà di partecipazione - oltreché al Forum della FIK, con diritto di voto - alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto. 

Art. 7 - Quota associativa.
Gli associati sono obbligati a versare - in sede di domanda di ammissione ovvero di rinnovo, e con le modalità indicate dalla FIK - una quota associativa annuale stabilita in funzione della tipologia di associato e dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata con delibera del Consiglio Nazionale, che varrà fino a revoca o a nuova delibera.
Il mancato versamento della quota di associazione sospende il diritto di votare in Assemblea e di partecipare alle attività ed alle iniziative federali.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori.
In ogni caso, i versamenti effettuati volontariamente e consapevolmente da singoli associati, anche oltre i limiti delle quote associative annuali, devono intendersi a fondo perduto: pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dall’associazione o di perdita della qualifica di associato per causa di morte, l’associato ha diritto alla ripetizione di quanto versato.
Il pagamento della quota associativa o eventuali altri versamenti non creano altri diritti di partecipazione sociale e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, neppure per successione a titolo universale o particolare.

Art. 8 - Durata dell’associazione e rinnovo.
La qualifica di associato ha durata annuale e coincide con l’esercizio sociale e si perde per mancato rinnovo nell’anno successivo, per recesso, esclusione o per causa di morte, ed esclusa in quest’ultimo caso la trasmissibilità agli eredi del relativo status.
I soci rinnovano l’associazione di anno in anno mediante domanda e versamento della quota di associazione, nelle forme di cui ai precedenti art. 4 e 7. In sede di rinnovo dell’associazione, è ovviamente preclusa al Consiglio Nazionale ogni deliberazione in merito all’ammissione dell’interessato come associato, ove il rinnovo avvenga di anno in anno. 

Art. 9 - Categorie di associati.
Gli associati si distinguono in:
a)- aderenti o sostenitori, che sono gli associati che aderiscono all’associazione per contribuire alla realizzazione dei fini sociali e non sono titolari di licenze o tessere karting qui di seguito indicate;
b)- benemeriti, che sono gli associati di cui al precedente art. 6;
c)- concorrenti, che sono gli associati titolari di licenza karting di concorrente non cumulata con quella di conduttore;
d)- conduttori, che sono gli associati titolari di licenza karting di conduttore, anche cumulata con quella di concorrente persona fisica;
e)- conduttori tempo libero, che sono gli associati titolari di tessera karting rent;
f)- assistenti e preparatori, che sono gli associati titolari di tessera karting di assistente tecnico o meccanico ovvero di licenza karting di preparatori;
g)- costruttori, che sono gli associati titolari di licenza karting di costruttore;
h)- karting club: che sono gli associati titolari di licenza karting di scuderia e di direttore sportivo o tecnico di scuderia;
i)- organizzatori, che sono gli associati titolari di licenza karting di organizzatore;
l)- piste, che sono gli associati titolari di licenza karting di pista;
m)- ufficiali di gara, che sono gli associati titolari di licenza karting di ufficiale di gara, compresi i commissari sportivi;
n)- dirigenti, che sono gli associati titolari di licenza karting di dirigente.
Le predette categorie non sono alternative fra loro ma sono cumulabili. L’appartenenza a ciascuna categoria deriva dalla titolarità della licenza o tessera karting in corso di validità, ed una volta acquisita la qualifica di associato viene attribuita automaticamente - senza necessità di delibera del Consiglio Nazionale -  con l’ottenimento della relativa licenza o tessera karting. 

Art. 10 - Recesso.
L’associato può recedere in qualsiasi momento dalla FIK mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso diverrà efficace a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione suddetta. 

Art. 11 - Esclusione e provvedimenti disciplinari.
L’esclusione sarà deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Nazionale nei confronti dell’associato:
a)- in caso di inadempienza agli obblighi del presente Statuto e di inottemperanza alle deliberazioni dei suoi organi sociali;
b)- nel caso in cui che si sottragga a provvedimenti disciplinari o alla esecuzione di sanzioni già comminate mediante recesso;
c)- in caso di azioni e comportamenti ritenuti contrari o lesivi degli interessi generali della FIK o disonorevoli nei suoi confronti e, comunque, quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Per fatti che hanno connessione con il rapporto associativo, a carico degli associati possono essere adottati anche i provvedimenti disciplinari dell’ammonizione, dell’ammenda e della sospensione dalla qualifica di associato.
Sui provvedimenti disciplinari delibera il Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Nazionale.
L’esclusione ha effetto con la comunicazione della deliberazione di esclusione, che deve essere comunicata all’associato - al pari degli altri provvedimenti disciplinari - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso i provvedimenti disciplinari e di esclusione, l’interessato deve opporsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

TITOLO III
Fondo comune ed esercizio sociale

Art. 12 - Fondo comune.
Il fondo comune della FIK è costituito dalle quote annuali di associazione, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che da qualsiasi persona fisica o ente pubblico o privato possono ad essa pervenire, e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra nonché i proventi di tutte le eventuali iniziative, a carattere nazionale ed internazionale, sportive,  commerciali, industriali e di formazione svolte dall’associazione.
La FIK ha l’obbligo di impiegare il fondo comune, ivi inclusi gli eventuali avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto degli scopi e delle finalità del presente Statuto.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati, né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento. E’ vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 13 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario.
L’esercizio sociale della FIK inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Nazionale deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario è a disposizione degli associati, durante i 20 giorni che precedono la data fissata per l’approvazione. Gli associati possono richiederne copia.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Sono fatti salvi i diversi termini, se inferiori, previsti dalla normativa tributaria.
 

TITOLO IV
Organi e loro disciplina generale

Art. 14 - Organi.
La FIK adempie agli scopi statutari attraverso i seguenti organi:
a)- Assemblea;
b)- Consiglio Nazionale;
c)- Comitato di Presidenza;
d)- Presidente;
e)- Collegio dei Sindaci;
f)- Collegio dei Probiviri;
g)- Forum della FIK.

Art. 15 - Durata delle cariche sociali.
Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle inerenti il Forum della FIK, hanno la durata di quattro anni. Le relative elezioni devono svolgersi nell’ultimo mese prima della scadenza delle cariche. 

Art. 16 - Requisiti per l’eleggibilità.
Possono essere eletti o nominati alle cariche sociali i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)- essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura o della nomina;
b)- non avere riportato condanne penali passate in giudicato superiori ad un anno per reati non colposi ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
c)- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI, dell’ACI/CSAI o comunque dell’ASN o delle altre Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti o della FIK;
d)- non avere subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva per utilizzo di sostanze o metodi che alterino le naturali prestazioni fisica sportiva;
e)- fatta eccezione per i componenti del Forum della FIK, non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività imprenditoriale e/o commerciale collegata all’attività della FIK;
f)- non prestare la propria opera in qualità di dipendente della FIK;
g)- con esclusione dei membri dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri, anzianità di associazione alla FIK di almeno due anni consecutivi, con regolare versamento delle quote di associazione;
h)- per i soli membri del Collegio dei Sindaci, essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
i)- per i soli membri del Collegio dei Probiviri, essere iscritti all’Albo degli Avvocati o essere magistrati.
La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione o la nomina, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l’immediata decadenza dalla carica. 

Art. 17 - Candidature.
Le candidature per le elezioni ai vari organi sociali devono pervenire nei termini indicati nel Regolamento Elettorale redatto e approvato dal Consiglio Nazionale. I candidati devono allegare alla domanda di candidatura le documentazioni richieste e sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 16 e l’assenza delle incompatibilità di cui al successivo art. 18. 

Art. 18 - Incompatibilità.
Le cariche sociali relative al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Sindaci e al Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro e con la carica di Delegato Regionale FIK.
Con eccezione di quelle inerenti il Forum della FIK, sono inoltre considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o designati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve dichiararlo e non deve prendere parte alle une o agli altri. 

Art. 19 - Decadenza.
La decadenza dalla carica di cui ai precedenti artt. 16 e 18, oltreché quella di cui al comma successivo, è immediatamente dichiarata con delibera dello stesso organo di cui l’interessato fa parte da convocarsi entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che ha dato origine alla decadenza. In caso di inerzia, vi provvede il Collegio dei Sindaci. La delibera deve essere approvata dal Collegio dei Sindaci.
La decadenza dalla carica è altresì dichiarata in caso di assenza ingiustificata in tre riunioni consecutive dell’interessato dall’organo di cui fa parte. 

Art. 20 - Sostituzione di membri dimissionari o comunque vacanti.
In caso di dimissioni o vacanze tra i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e del Forum della FIK il Consiglio Nazionale provvede direttamente alla sostituzione nominandone altrettanti, con delibera approvata dal Collegio dei Sindaci e ratificata dalla prima Assemblea successiva. I membri così cooptati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 16 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente art. 18. 

Art. 21 - Decadenza degli organi.
Il Consiglio Nazionale, ovvero il Collegio dei Sindaci, o il Collegio dei Probiviri o il Forum della FIK, decade di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi componenti. In tali casi, il Consiglio Nazionale deve convocare entro tre mesi l’Assemblea per la relativa elezione dell’organo così decaduto. In caso di inerzia, alla convocazione provvede il Collegio dei Sindaci.
Fino all’insediamento dei nuovi membri, l’organo così decaduto prosegue la sua attività in regime di prorogatio, limitando la sua attività all’espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.
 

Art. 22 - Impugnative delle delibere degli organi sociali.
L’associato, assente o dissenziente, deve impugnare le delibere sociali, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla loro comunicazione ufficiale.

TITOLO V
Assemblea

Art. 23 - Convocazione e funzionamento.
L’Assemblea riunisce i soci e ne esprime la volontà, e può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è convocata con un preavviso di almeno dieci giorni mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale (se edito; a tale è comunque considerato equiparabile il sito internet ufficiale della FIK), su un giornale sportivo a diffusione nazionale (quotidiano, periodico, ecc.) oppure mediante qualsiasi altro mezzo idoneo deliberato dal Consiglio Nazionale. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo e il giorno della riunione, gli orari della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata in prima ed in seconda convocazione nello stesso giorno purché tra le due convocazioni vi sia un intervallo di almeno un’ora.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della FIK e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da altro socio nominato dalla maggioranza dei presenti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.
Esercita le funzioni di Segretario dell’Assemblea il Segretario Generale della FIK o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona scelta tra i soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano, tranne nel caso di elezione delle cariche sociali in cui devono avvenire mediante scrutinio segreto. L’Assemblea può proporre, in sostituzione, la votazione per acclamazione a condizione che tale votazione sia convalidata dalla totalità dei voti.
Di ogni Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il libro verbali delle assemblee è liberamente visionabile presso la sede della FIK dagli associati interessati. 

Art. 24 - Assemblea ordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a)- elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri;
b)- approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
c)- approva la relazione annuale del Presidente;
d)- fissa le direttive generali delle attività federali per il raggiungimento degli scopi statutari;
e)- delibera su tutte le materie poste all’ordine del giorno dal Consiglio Nazionale o su proposta dei soci.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale - ed in caso di inerzia nella convocazione, vi provvede il Collegio dei Sindaci -, e tutte le volte in cui il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti. 

Art. 25 - Assemblea ordinaria elettiva.
Il Consiglio Nazionale, tenuto conto del numero dei soci e di ogni altra circostanza, può disporre che per l’elezione delle cariche sociali, in luogo dell’Assemblea, gli associati esprimano il proprio voto, anziché in un’unica sede,  presso seggi elettorali organizzati, nello stesso giorno, in località diverse.
Le modalità di organizzazione e di svolgimento dell’Assemblea ordinaria elettiva saranno precisate in apposito Regolamento Elettorale redatto e approvato dal Consiglio Nazionale.
Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza degli associati presenti nell’assemblea elettiva. 

Art. 26 - Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria:
a)- delibera sulle proposte del Consiglio Nazionale di modifica del presente Statuto;
b) - delibera sullo scioglimento della FIK.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale quando lo ritenga opportuno o se lo richieda almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e delibera maggioranza qualificata con un quorum pari, almeno, ai due terzi degli associati intervenuti. 

Art. 27 - Aventi diritto al voto.
Hanno diritto al voto gli associati appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) del precedente art. 9, con esclusione degli associati minorenni, che risultino associati da almeno sei mesi ed un giorno rispetto alla data dell’Assemblea, che siano in regola con il versamento delle quote di associazione per l’anno in cui si svolge l’Assemblea stessa e che siano titolari di licenza o tessera karting in corso di validità per l’anno in cui svolge l’Assemblea in cui sono ammessi a votare.
Per i nuovi associati l’associazione e la titolarità di una licenza o tessera karting in corso di validità deve essere acquisita da almeno sei mesi ed un giorno rispetto alla data dell’Assemblea.
Per coloro, invece, che rinnovano l’associazione, il rinnovo della licenza o tessera karting deve avvenire fino a novanta giorni prima della data dell’Assemblea in cui sono ammessi a votare.
I membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto all’Assemblea senza diritto di voto.
Gli associati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 9 possono partecipare all’Assemblea senza tuttavia diritto di voto. 

Art. 28 - Rappresentanza in Assemblea.
Nelle assemblee non sono ammesse deleghe. 

TITOLO VI
Consiglio Nazionale

Art. 29 - Composizione ed elezione.
Il Consiglio Nazionale della FIK è composto di tredici membri (consiglieri nazionali) eletti dall’Assemblea.

Art. 30 - Poteri.
Il Consiglio Nazionale ha i più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione della FIK secondo le direttive dell’Assemblea. In particolare:
a)- elegge il Presidente ed il Vice Presidente della FIK;
b)- vigila sull’osservanza dello Statuto di cui fornisce l’interpretazione autentica;
c)- propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
d)- redige ed approva il Regolamento Elettorale per l’elezione delle cariche sociali;
e)- esamina le domande di associazione alla FIK adottando le relative decisioni;
f)- propone al Collegio dei Probiviri l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti nel precedente art. 11;
g)- predispone i rendiconti economici-finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h)- dà mandato al Presidente di convocare l’Assemblea dei soci;
i)- stabilisce i programmi delle attività della FIK determinandone l’impegno economico;
l)- stabilisce le quote annuali di associazione;
m)- ha competenze sulle questioni economiche del personale;
n)- nomina i Delegati Regionali FIK, con potere di revoca, stabilendone con apposito Regolamento compiti, durata  dell’incarico e costi di funzionamento;
o)- nomina il tesoriere / economo;
p)- nomina commissioni speciali e gruppi di studio e di lavoro determinandone le competenze e le eventuali deleghe e redigendone il relativo Regolamento di funzionamento;
q)- decide su tutte le questioni sottoposte al Consiglio dal Presidente e dagli organi federali che non siano di competenza dell’Assemblea;
r)- stabilisce norme e regolamenti interni per il corretto funzionamento della FIK e per il raggiungimento degli scopi statutari;
s)- redige ed approva il Regolamento del Forum della FIK di cui all’art. 36.
Le decisioni del Consiglio vincolano tutti i consiglieri, ancorché assenti o dissenzienti. 

Art. 31 - Decisioni con il metodo collegiale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce per deliberare con il metodo collegiale almeno una volta ogni due mesi.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (lettera, telegramma, fax o mail) spedito con un anticipo di almeno sette giorni.
Su decisione dello stesso Consiglio Nazionale, possono altresì essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri soggetti, associati o meno.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente, anche con delega, almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario Generale che ha il compito di redigerne i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente.
Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni che possono essere fatte per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 32 - Decisioni in altre forme.
Le decisioni del Consiglio Nazionale potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta di cui ai commi seguenti:
Il Presidente che intende consultare gli altri consiglieri nazionali e proporre loro una data decisione, dovrà formulare detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale che in forma digitale, dalla quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.
Detta proposta deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, i quali se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al proponente e alla FIK la loro volontà in forma scritta su qualsiasi supporto, anche in calce alla proposta ricevuta, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. In questi ultimi casi le trasmissioni agli amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai consiglieri nazionali medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle delibere del Consiglio Nazionale.
La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere tempestivamente comunicata a tutti i consiglieri nazionali, e trascritta tempestivamente a cura del Presidente e del Segretario della FIK nel Libro delle delibere del Consiglio Nazionale indicando:
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti;
- i consiglieri nazionali favorevoli, contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della FIK.
Con la maggioranza di cui al precedente art. 31 quinto comma, i consiglieri nazionali possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio Nazionale da adottarsi col metodo collegiale.
 

TITOLO VII
Comitato di Presidenza

Art. 33 - Poteri.
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più componenti il Consiglio Nazionale, nominati di volta in volta dal Presidente tenendo conto delle specifiche competenze.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e decide su tutte le questioni di competenza del Consiglio Nazionale quando rivestono carattere di urgenza.
Le decisioni del Comitato di Presidenza sono immediatamente operative; in ogni caso devono essere sottoposte alla ratifica del primo Consiglio Nazionale successivo.
Le decisioni del Comitato di Presidenza non possono modificare e/o annullare decisioni già assunte dal Consiglio Nazionale.
 

TITOLO VIII
Presidente

Art. 34 - Poteri.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri membri ed ha la rappresentanza legale della FIK.
In particolare:
a)- presiede e coordina l’attività dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Forum della FIK;
b)- svolge opera di vigilanza e di controllo ai fini dell’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza;
c)- coordina tutte le attività della FIK;
d)- convoca l’Assemblea su mandato del Consiglio Nazionale e ne stabilisce l’ordine del giorno;
e)- convoca almeno una volta ogni due mesi il Consiglio Nazionale per le delibere da assumere con metodo collegiale e ne stabilisce l’ordine del giorno;
f)- convoca il Comitato di Presidenza;
g)- nomina, sentito il Consiglio Nazionale, il Segretario Generale della FIK stabilendone il trattamento economico.
Il Presidente può demandare a un Consigliere o al Segretario Generale una o alcune delle sue funzioni.
In caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente che ne fa le veci ad ogni effetto.
Il Presidente decade dall’incarico per dimissioni, in caso di impedimento permanente e in caso di mozione di sfiducia espressa dalla maggioranza del Consiglio Nazionale con la presenza e votazione, a scrutinio segreto, di almeno i 2/3 dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere proposta e motivata da almeno tre consiglieri nazionali.
La carica di Presidente è rinnovabile.
  

TITOLO IX
Collegio dei Sindaci

Art. 35 - Poteri.
Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, non associati della FIK. I membri del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
I Sindaci effettivi, nella prima riunione, eleggono tra loro il Presidente.
Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo e la sorveglianza della gestione contabile e del bilancio.
Il Collegio dei Sindaci provvede inoltre nei casi di inerzia previsti agli artt. 19, 20, 21 e 23.
Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro. 

TITOLO X
Collegio dei Probiviri

Art. 36 - Poteri.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri, non associati alla FIK.  Membri del Collegio dei Probiviri devono essere iscritti all’Albo degli Avvocati ovvero essere Magistrati.
I Probiviri, nella prima riunione, eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri giudica, su proposta del Consiglio Nazionale, i comportamenti dei soci e adottano i provvedimenti di esclusione e disciplinari previsti all’art. 11.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale ed ogni decisione deve essere notificata agli interessati.
 

TITOLO XI
Forum della FIK

Art. 37 - Composizione.
Il Forum della FIK è composto: dal Presidente della FIK, che lo presiede, dai Delegati Regionali, dai rappresentanti degli associati di ciascuna categoria di cui al precedente art. 9.
Alle riunioni del Forum della FIK devono altresì partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri nazionali.
Con apposito Regolamento, il Consiglio Nazionale disciplina la sua durata, composizione, modalità di elezione e di funzionamento. 

Art. 38 - Funzioni.
Spetta al Forum della FIK:
a)- esprimere pareri sull’attività sportiva in generale sulla base dei temi annualmente ed eventualmente proposti dal Consiglio Nazionale;
b)- pronunciarsi sulle problematiche generali dello sport del Karting e formulare suggerimenti.

Art. 39 - Riunioni.
Il Forum della FIK è convocato annualmente dal Presidente della FIK al termine di ogni stagione sportiva.
Nelle sue delibere debbono essere espressamente riportati i pareri e le proposte di tutti coloro che vi partecipano, anche se non oggetto di approvazione a maggioranza.
  

TITOLO XII
Segretario Generale

Art. 40 - Poteri.
Il Segretario Generale della FIK è nominato dal Presidente della FIK, sentito il Consiglio Nazionale, ed è il responsabile dell’esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi federali. Si avvale, a tal fine, degli uffici della FIK e del relativo personale.
In particolare, il Segretario Generale:
a)- assiste il Presidente nell’esplicazione delle sue attribuzione e coordina il funzionamento della FIK;
b)- attribuisce funzioni al personale controllandone attività e risultati;
c)- provvede agli adempimenti amministrativi;
d)- partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Forum della FIK esercitandovi le funzioni di Segretario. È presente alle riunioni degli altri organi federali.
Il Segretario Generale dura in carica fino a revoca dell’incarico ed è coadiuvato da un Vice Segretario scelto dal Presidente tra i dipendenti della FIK.
  

TITOLO XIII
Scioglimento e liquidazione

Art. 41 - Scioglimento e liquidazione.
In caso di scioglimento della FIK l’Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi e determinando le modalità della liquidazione.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte tutte le obbligazioni in essere, tutti i residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.

TITOLO XIV
Disposizioni finali

Art. 42 - Osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni federali.
Per il fatto stesso dell’associazione, gli associati si impegnano:
- ad osservare le disposizioni del presente Statuto;
- ad osservare i regolamenti e le decisioni degli organi della FIK.
La non conoscenza del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi della FIK non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 42 - Comunicazioni Ufficiali della FIK.
La FIK porta a conoscenza degli interessati i propri regolamenti, decisioni ed ogni altra notizia mediante le sue pubblicazioni ufficiali (sito internet, ecc.) e/o ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Nazionale.

Art. 43 - Controversie.
Gli associati, in ragione dell’associazione, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla FIK e dai suoi organi nelle materie riconducibili all’attività associativa, rinunciando espressamente ad adire altre autorità diverse da quelle nel presente Statuto previste a tutela dei loro diritti ed interessi connessi all’attività associativa.
Le controversie riguardanti l’osservanza e l’applicazione delle norme statutarie, regolamentari, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione della relative sanzioni disciplinari, ivi inclusa l’esclusione, nonché tutte le controversie, anche di natura patrimoniale, comunque attinenti il rapporto e l’attività associativa, e siano esse dei soci tra di loro o tra i soci e la FIK, sono devolute in via esclusiva, su istanza della parte interessata, alla cognizione conciliativa ed arbitrale dell’ACI CSAI o comunque dell’ASN, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento in materia di arbitrato.
La FIK, per particolari ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale ordinaria in deroga al vincolo di giustizia arbitrale.

Art. 44 - Norma transitoria.
Le disposizioni del presente statuto così come innovato di cui agli articoli 16, 17, 20, 27, 28, 37, 38 e 39 nonché di ogni altro articolo che fa riferimento al Forum della FIK si applicano in occasione ed a far data dal prossimo rinnovo delle cariche sociali (elezioni per il quadriennio 2008-2011).

Roma, 5 gennaio 2007

 

 
   
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