Statuto della Federazione Italiana Karting
(approvato il 5 gennaio 2007)
TITOLO I
Costituzione, sede, durata, scopi e attività
Art. 1 - Costituzione, sede, durata.
La
Federazione Italiana Karting (in forma abbreviata: FIK) è
un’associazione riconosciuta con natura giuridica di diritto
privato. E’ costituita dalle persone fisiche e dagli enti con o
senza personalità giuridica, pubblici o privati, che praticano
attività nel settore karting, anche dilettantistico, e che ad
essa Federazione aderiscono, associandosi.
La FIK è apolitica, aconfessionale, non ha alcun fine, diretto o
indiretto, di lucro, opera per l’esclusivo soddisfacimento di
interessi collettivi, e garantisce la concreta attuazione dei
principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività
sportiva, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, di
tutti.
La FIK ha la rappresentanza e la tutela degli interessi generali
del Karting italiano del quale promuove e favorisce lo sviluppo
in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionale ed
internazionale che fanno capo all’ACI CSAI o comunque all’ASN
Italiana ed alla FIA.
LA FIK ha sede in Roma ed ha durata illimitata. E’ in facoltà
del Consiglio Nazionale stabilire una o più sedi secondarie.
Art. 2 - Scopi.
La
FIK adempie ai propri scopi statutari e si propone, in
particolare:
a)- a rappresentare il Karting italiano presso l’ACI CSAI o
comunque presso l’ASN ed a collaborare con quest’ultima e con il
CONI affinché i regolamenti sportivi, tecnici e di sicurezza e
le attività organizzative Karting si armonizzino con gli
interessi dei soci;
b)- a svolgere i compiti ad essa affidati dall’ACI CSAI o
comunque dall’ASN;
c)- a studiare e realizzare ogni iniziativa atta a favorire
l’associazionismo alla Federazione stessa ed utile alla
partecipazione, promozione, tutela e sviluppo del Karting;
pertanto, può altresì realizzare, a fini strumentali e non
prevalenti, tutte le iniziative, a carattere nazionale ed
internazionale, sportive, commerciali, industriali e di
formazione ritenute opportune, ferma restando l’assenza del fine
di lucro ed in modo che ogni eventuale utile venga reinvestito
nelle attività istituzionali e statutarie;
d)- a fornire adeguata assistenza sportiva, tecnica ed
organizzativa coordinandone le attività, ai propri associati;
e)- a curare i rapporti con tutti gli organismi sportivi, anche
stranieri, che perseguono finalità comunque collegate alla
attività Karting.
TITOLO II
Associati
Art. 3 - Associati.
Il
numero degli associati è illimitato. Possono essere associati
della FIK le persone fisiche e gli enti, italiani o stranieri,
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 4 - Ammissione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare
domanda di associazione, versando la quota relativa.
Con la comunicazione dell’accettazione della domanda da parte
del Consiglio Nazionale, il richiedente acquisirà ad ogni
effetto la qualifica di associato.
La qualifica di associato potrà anche essere acquisita
direttamente all’atto del rilascio della licenza o tessera
karting ove questa contenga la domanda di associazione, ovvero
ancora con l’ammissione ad eventuali iniziative associative o
comunque in ogni altro modo tacito e/o implicito In tali ultimi
casi, è comunque in facoltà del Consiglio Nazionale riesaminare
la domanda di associazione e deliberare l’eventuale non
ammissione entro 6 mesi dal fatto che ha comportato
l’acquisizione della qualità di associato.
Alle persone giuridiche ed agli enti è fatto obbligo di
depositare presso la Segreteria FIK - all’atto della domanda di
ammissione, ed anche tramite la richiesta di rilascio della
licenza karting - l’atto costitutivo e lo statuto redatti nelle
forme richieste dalla legge; le associazioni e le società
sportive (Karting club) devono inoltre depositare l’elenco dei
propri soci, che devono essere anche soci della FIK. Gli stessi
assumono poi l’obbligo di trasmettere ogni eventuale modifica
statutaria nonché - a semplice richiesta della Segreteria FIK,
ed in qualsiasi momento - l’elenco soci aggiornato.
Art. 5 - Diritti e doveri.
La
qualifica di associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dalla FIK, nei
limiti stabiliti dalle delibere dei suoi organi sociali e
dall’ordinamento sportivo;
- a partecipare alla vita associativa, nei limiti secondo quanto
stabilito dal presente Statuto.
Gli associati hanno l’obbligo:
- di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte
dagli organi sociali;
- di garantire il leale e corretto esercizio dell’attività
sportiva ed il rispetto di principi, regolamenti, decisioni e
consuetudini sportive, in armonia con gli ordinamenti sportivi
nazionale ed internazionale;
- di pagare la quota associativa, secondo quanto stabilito dal
successivo art. 7.
Art. 6 - Soci Benemeriti.
Il
Consiglio Nazionale può conferire annualmente, a titolo
gratuito, alle persone fisiche ed agli enti che abbiano svolto
opera di particolare rilievo in favore del Karting e della FIK
il titolo di “Socio Benemerito” con facoltà di partecipazione -
oltreché al Forum della FIK, con diritto di voto - alle riunioni
dell’Assemblea senza diritto di voto.
Art. 7 - Quota associativa.
Gli associati sono obbligati a versare - in sede di domanda di
ammissione ovvero di rinnovo, e con le modalità indicate dalla
FIK - una quota associativa annuale stabilita in funzione della
tipologia di associato e dei programmi di attività. Tale quota
dovrà essere determinata con delibera del Consiglio Nazionale,
che varrà fino a revoca o a nuova delibera.
Il mancato versamento della quota di associazione sospende il
diritto di votare in Assemblea e di partecipare alle attività ed
alle iniziative federali.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborso ulteriori.
In ogni caso, i versamenti effettuati volontariamente e
consapevolmente da singoli associati, anche oltre i limiti delle
quote associative annuali, devono intendersi a fondo perduto:
pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o
di esclusione dall’associazione o di perdita della qualifica di
associato per causa di morte, l’associato ha diritto alla
ripetizione di quanto versato.
Il pagamento della quota associativa o eventuali altri
versamenti non creano altri diritti di partecipazione sociale e,
segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, neppure per successione a titolo
universale o particolare.
Art. 8 - Durata dell’associazione e rinnovo.
La
qualifica di associato ha durata annuale e coincide con
l’esercizio sociale e si perde per mancato rinnovo nell’anno
successivo, per recesso, esclusione o per causa di morte, ed
esclusa in quest’ultimo caso la trasmissibilità agli eredi del
relativo status.
I soci rinnovano l’associazione di anno in anno mediante domanda
e versamento della quota di associazione, nelle forme di cui ai
precedenti art. 4 e 7. In sede di rinnovo dell’associazione, è
ovviamente preclusa al Consiglio Nazionale ogni deliberazione in
merito all’ammissione dell’interessato come associato, ove il
rinnovo avvenga di anno in anno.
Art. 9 - Categorie di associati.
Gli associati si distinguono in:
a)- aderenti o sostenitori, che sono gli associati che
aderiscono all’associazione per contribuire alla realizzazione
dei fini sociali e non sono titolari di licenze o tessere
karting qui di seguito indicate;
b)- benemeriti, che sono gli associati di cui al precedente art.
6;
c)- concorrenti, che sono gli associati titolari di licenza
karting di concorrente non cumulata con quella di conduttore;
d)- conduttori, che sono gli associati titolari di licenza
karting di conduttore, anche cumulata con quella di concorrente
persona fisica;
e)- conduttori tempo libero, che sono gli associati titolari di
tessera karting rent;
f)- assistenti e preparatori, che sono gli associati titolari di
tessera karting di assistente tecnico o meccanico ovvero di
licenza karting di preparatori;
g)- costruttori, che sono gli associati titolari di licenza
karting di costruttore;
h)- karting club: che sono gli associati titolari di licenza
karting di scuderia e di direttore sportivo o tecnico di
scuderia;
i)- organizzatori, che sono gli associati titolari di licenza
karting di organizzatore;
l)- piste, che sono gli associati titolari di licenza karting di
pista;
m)- ufficiali di gara, che sono gli associati titolari di
licenza karting di ufficiale di gara, compresi i commissari
sportivi;
n)- dirigenti, che sono gli associati titolari di licenza
karting di dirigente.
Le predette categorie non sono alternative fra loro ma sono
cumulabili. L’appartenenza a ciascuna categoria deriva dalla
titolarità della licenza o tessera karting in corso di validità,
ed una volta acquisita la qualifica di associato viene
attribuita automaticamente - senza necessità di delibera del
Consiglio Nazionale - con l’ottenimento della relativa licenza
o tessera karting.
Art. 10 - Recesso.
L’associato può recedere in qualsiasi momento dalla FIK mediante
semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso diverrà
efficace a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla
data di ricevimento della comunicazione suddetta.
Art. 11 - Esclusione e provvedimenti disciplinari.
L’esclusione sarà deliberata dal Collegio dei Probiviri su
proposta del Consiglio Nazionale nei confronti dell’associato:
a)- in caso di inadempienza agli obblighi del presente Statuto e
di inottemperanza alle deliberazioni dei suoi organi sociali;
b)- nel caso in cui che si sottragga a provvedimenti
disciplinari o alla esecuzione di sanzioni già comminate
mediante recesso;
c)- in caso di azioni e comportamenti ritenuti contrari o lesivi
degli interessi generali della FIK o disonorevoli nei suoi
confronti e, comunque, quando siano intervenuti motivi che per
la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
Per fatti che hanno connessione con il rapporto associativo, a
carico degli associati possono essere adottati anche i
provvedimenti disciplinari dell’ammonizione, dell’ammenda e
della sospensione dalla qualifica di associato.
Sui provvedimenti disciplinari delibera il Collegio dei
Probiviri su proposta del Consiglio Nazionale.
L’esclusione ha effetto con la comunicazione della deliberazione
di esclusione, che deve essere comunicata all’associato - al
pari degli altri provvedimenti disciplinari - mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso i provvedimenti disciplinari e di esclusione,
l’interessato deve opporsi, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.
TITOLO III
Fondo comune ed esercizio sociale
Art. 12 - Fondo comune.
Il
fondo comune della FIK è costituito dalle quote annuali di
associazione, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità
che da qualsiasi persona fisica o ente pubblico o privato
possono ad essa pervenire, e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati
con gli introiti di cui sopra nonché i proventi di tutte le
eventuali iniziative, a carattere nazionale ed internazionale,
sportive, commerciali, industriali e di formazione svolte
dall’associazione.
La FIK ha l’obbligo di impiegare il fondo comune, ivi inclusi
gli eventuali avanzi di gestione, per la realizzazione delle
attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse,
nel rispetto degli scopi e delle finalità del presente Statuto.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati, né
durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo
scioglimento. E’ vietata la distribuzione, anche in forma
indiretta, di utili di gestione nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario.
L’esercizio sociale della FIK inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio
Nazionale deve predisporre il rendiconto economico e finanziario
da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto
economico e finanziario è a disposizione degli associati,
durante i 20 giorni che precedono la data fissata per
l’approvazione. Gli associati possono richiederne copia.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato
entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Sono fatti salvi i diversi termini, se inferiori, previsti dalla
normativa tributaria.
TITOLO IV
Organi e loro disciplina generale
Art. 14 - Organi.
La
FIK adempie agli scopi statutari attraverso i seguenti organi:
a)- Assemblea;
b)- Consiglio Nazionale;
c)- Comitato di Presidenza;
d)- Presidente;
e)- Collegio dei Sindaci;
f)- Collegio dei Probiviri;
g)- Forum della FIK.
Art. 15 - Durata delle cariche sociali.
Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle inerenti il
Forum della FIK, hanno la durata di quattro anni. Le relative
elezioni devono svolgersi nell’ultimo mese prima della scadenza
delle cariche.
Art. 16 - Requisiti per l’eleggibilità.
Possono essere eletti o nominati alle cariche sociali i
cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)- essere maggiorenni alla data della presentazione della
candidatura o della nomina;
b)- non avere riportato condanne penali passate in giudicato
superiori ad un anno per reati non colposi ovvero condanne che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo
superiore ad un anno;
c)- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI,
dell’ACI/CSAI o comunque dell’ASN o delle altre Federazioni
sportive nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di
promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali
riconosciuti o della FIK;
d)- non avere subito sanzioni di sospensione dell’attività
sportiva per utilizzo di sostanze o metodi che alterino le
naturali prestazioni fisica sportiva;
e)- fatta eccezione per i componenti del Forum della FIK, non
avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività
imprenditoriale e/o commerciale collegata all’attività della
FIK;
f)- non prestare la propria opera in qualità di dipendente della
FIK;
g)- con esclusione dei membri dei Collegi dei Sindaci e dei
Probiviri, anzianità di associazione alla FIK di almeno due anni
consecutivi, con regolare versamento delle quote di
associazione;
h)- per i soli membri del Collegio dei Sindaci, essere iscritti
al Registro dei Revisori Contabili;
i)- per i soli membri del Collegio dei Probiviri, essere
iscritti all’Albo degli Avvocati o essere magistrati.
La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione o la nomina, o
il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei
requisiti di cui al presente articolo comporta l’immediata
decadenza dalla carica.
Art. 17 - Candidature.
Le
candidature per le elezioni ai vari organi sociali devono
pervenire nei termini indicati nel Regolamento Elettorale
redatto e approvato dal Consiglio Nazionale. I candidati devono
allegare alla domanda di candidatura le documentazioni richieste
e sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui al precedente articolo 16 e l’assenza delle
incompatibilità di cui al successivo art. 18.
Art. 18 - Incompatibilità.
Le
cariche sociali relative al Consiglio Nazionale, al Collegio dei
Sindaci e al Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro
e con la carica di Delegato Regionale FIK.
Con eccezione di quelle inerenti il Forum della FIK, sono
inoltre considerati incompatibili con la carica che rivestono e
devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi
in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni
economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o
designati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a
singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve
dichiararlo e non deve prendere parte alle une o agli altri.
Art. 19 - Decadenza.
La
decadenza dalla carica di cui ai precedenti artt. 16 e 18,
oltreché quella di cui al comma successivo, è immediatamente
dichiarata con delibera dello stesso organo di cui l’interessato
fa parte da convocarsi entro trenta giorni dalla conoscenza del
fatto che ha dato origine alla decadenza. In caso di inerzia, vi
provvede il Collegio dei Sindaci. La delibera deve essere
approvata dal Collegio dei Sindaci.
La decadenza dalla carica è altresì dichiarata in caso di
assenza ingiustificata in tre riunioni consecutive
dell’interessato dall’organo di cui fa parte.
Art. 20 - Sostituzione di membri dimissionari o comunque
vacanti.
In
caso di dimissioni o vacanze tra i membri del Consiglio
Nazionale, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri
e del Forum della FIK il Consiglio Nazionale provvede
direttamente alla sostituzione nominandone altrettanti, con
delibera approvata dal Collegio dei Sindaci e ratificata dalla
prima Assemblea successiva. I membri così cooptati devono essere
in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 16 e non
trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al
precedente art. 18.
Art. 21 - Decadenza degli organi.
Il
Consiglio Nazionale, ovvero il Collegio dei Sindaci, o il
Collegio dei Probiviri o il Forum della FIK, decade di diritto
al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi
componenti. In tali casi, il Consiglio Nazionale deve convocare
entro tre mesi l’Assemblea per la relativa elezione dell’organo
così decaduto. In caso di inerzia, alla convocazione provvede il
Collegio dei Sindaci.
Fino all’insediamento dei nuovi membri, l’organo così decaduto
prosegue la sua attività in regime di prorogatio,
limitando la sua attività all’espletamento degli atti
conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.
Art. 22 - Impugnative delle delibere degli organi sociali.
L’associato, assente o dissenziente, deve impugnare le delibere
sociali, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla loro
comunicazione ufficiale.
TITOLO V
Assemblea
Art. 23 - Convocazione e funzionamento.
L’Assemblea riunisce i soci e ne esprime la volontà, e può
essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è convocata con un preavviso di almeno dieci giorni
mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale (se edito; a
tale è comunque considerato equiparabile il sito internet
ufficiale della FIK), su un giornale sportivo a diffusione
nazionale (quotidiano, periodico, ecc.) oppure mediante
qualsiasi altro mezzo idoneo deliberato dal Consiglio Nazionale.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo e il giorno
della riunione, gli orari della prima e della seconda
convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere convocata in prima ed in seconda
convocazione nello stesso giorno purché tra le due convocazioni
vi sia un intervallo di almeno un’ora.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della FIK e in caso di
sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da altro socio
nominato dalla maggioranza dei presenti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare
costituzione della stessa, accertare l’identità e la
legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento
dell’assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.
Esercita le funzioni di Segretario dell’Assemblea il Segretario
Generale della FIK o, in caso di sua assenza o impedimento, una
persona scelta tra i soci presenti aventi diritto al voto. Le
votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano,
tranne nel caso di elezione delle cariche sociali in cui devono
avvenire mediante scrutinio segreto. L’Assemblea può proporre,
in sostituzione, la votazione per acclamazione a condizione che
tale votazione sia convalidata dalla totalità dei voti.
Di ogni Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. Il libro verbali delle assemblee è
liberamente visionabile presso la sede della FIK dagli associati
interessati.
Art. 24 - Assemblea ordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a)- elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il
Collegio dei Probiviri;
b)- approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e
consuntivo;
c)- approva la relazione annuale del Presidente;
d)- fissa le direttive generali delle attività federali per il
raggiungimento degli scopi statutari;
e)- delibera su tutte le materie poste all’ordine del giorno dal
Consiglio Nazionale o su proposta dei soci.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i cinque mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio sociale - ed in caso di
inerzia nella convocazione, vi provvede il Collegio dei Sindaci
-, e tutte le volte in cui il Consiglio Nazionale lo ritenga
necessario.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno degli
associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in
prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera a
maggioranza degli associati presenti.
Art. 25 - Assemblea ordinaria elettiva.
Il
Consiglio Nazionale, tenuto conto del numero dei soci e di ogni
altra circostanza, può disporre che per l’elezione delle cariche
sociali, in luogo dell’Assemblea, gli associati esprimano il
proprio voto, anziché in un’unica sede, presso seggi elettorali
organizzati, nello stesso giorno, in località diverse.
Le modalità di organizzazione e di svolgimento dell’Assemblea
ordinaria elettiva saranno precisate in apposito Regolamento
Elettorale redatto e approvato dal Consiglio Nazionale.
Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior
numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della
maggioranza degli associati presenti nell’assemblea elettiva.
Art. 26 - Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria:
a)- delibera sulle proposte del Consiglio Nazionale di modifica
del presente Statuto;
b) - delibera sullo scioglimento della FIK.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale quando lo
ritenga opportuno o se lo richieda almeno un quinto dei soci
aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima
che in seconda convocazione con l’intervento di almeno la metà
più uno degli associati aventi diritto al voto, e delibera
maggioranza qualificata con un quorum pari, almeno, ai due terzi
degli associati intervenuti.
Art. 27 - Aventi diritto al voto.
Hanno diritto al voto gli associati appartenenti alle categorie
di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) del
precedente art. 9, con esclusione degli associati minorenni, che
risultino associati da almeno sei mesi ed un giorno rispetto
alla data dell’Assemblea, che siano in regola con il versamento
delle quote di associazione per l’anno in cui si svolge
l’Assemblea stessa e che siano titolari di licenza o tessera
karting in corso di validità per l’anno in cui svolge
l’Assemblea in cui sono ammessi a votare.
Per i nuovi associati l’associazione e la titolarità di una
licenza o tessera karting in corso di validità deve essere
acquisita da almeno sei mesi ed un giorno rispetto alla data
dell’Assemblea.
Per coloro, invece, che rinnovano l’associazione, il rinnovo
della licenza o tessera karting deve avvenire fino a novanta
giorni prima della data dell’Assemblea in cui sono ammessi a
votare.
I membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri
partecipano di diritto all’Assemblea senza diritto di voto.
Gli associati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a)
e b) del precedente art. 9 possono partecipare all’Assemblea
senza tuttavia diritto di voto.
Art. 28 - Rappresentanza in Assemblea.
Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.
TITOLO VI
Consiglio Nazionale
Art. 29 - Composizione ed elezione.
Il
Consiglio Nazionale della FIK è composto di tredici membri
(consiglieri nazionali) eletti dall’Assemblea.
Art. 30 - Poteri.
Il
Consiglio Nazionale ha i più ampi poteri per la direzione e
l’amministrazione della FIK secondo le direttive dell’Assemblea.
In particolare:
a)- elegge il Presidente ed il Vice Presidente della FIK;
b)- vigila sull’osservanza dello Statuto di cui fornisce
l’interpretazione autentica;
c)- propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
d)- redige ed approva il Regolamento Elettorale per l’elezione
delle cariche sociali;
e)- esamina le domande di associazione alla FIK adottando le
relative decisioni;
f)- propone al Collegio dei Probiviri l’adozione dei
provvedimenti disciplinari previsti nel precedente art. 11;
g)- predispone i rendiconti economici-finanziari preventivi e
consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h)- dà mandato al Presidente di convocare l’Assemblea dei soci;
i)- stabilisce i programmi delle attività della FIK
determinandone l’impegno economico;
l)- stabilisce le quote annuali di associazione;
m)- ha competenze sulle questioni economiche del personale;
n)- nomina i Delegati Regionali FIK, con potere di revoca,
stabilendone con apposito Regolamento compiti, durata
dell’incarico e costi di funzionamento;
o)- nomina il tesoriere / economo;
p)- nomina commissioni speciali e gruppi di studio e di lavoro
determinandone le competenze e le eventuali deleghe e
redigendone il relativo Regolamento di funzionamento;
q)- decide su tutte le questioni sottoposte al Consiglio dal
Presidente e dagli organi federali che non siano di competenza
dell’Assemblea;
r)- stabilisce norme e regolamenti interni per il corretto
funzionamento della FIK e per il raggiungimento degli scopi
statutari;
s)- redige ed approva il Regolamento del Forum della FIK di cui
all’art. 36.
Le decisioni del Consiglio vincolano tutti i consiglieri,
ancorché assenti o dissenzienti.
Art. 31 - Decisioni con il metodo collegiale.
Il
Consiglio Nazionale si riunisce per deliberare con il metodo
collegiale almeno una volta ogni due mesi.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto
(lettera, telegramma, fax o mail) spedito con un anticipo di
almeno sette giorni.
Su decisione dello stesso Consiglio Nazionale, possono altresì
essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche
altri soggetti, associati o meno.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente, anche
con delega, almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le riunioni
sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal
Segretario Generale che ha il compito di redigerne i verbali. In
caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal
Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età in caso di
assenza o impedimento anche del Vice Presidente.
Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti
mediante votazioni che possono essere fatte per appello
nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 32 - Decisioni in altre forme.
Le
decisioni del Consiglio Nazionale potranno essere assunte anche
mediante consultazione scritta di cui ai commi seguenti:
Il Presidente che intende consultare gli altri consiglieri
nazionali e proporre loro una data decisione, dovrà formulare
detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto con
l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale che
in forma digitale, dalla quale dovrà risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione.
Detta proposta deve essere inviata a tutti i componenti del
Consiglio Nazionale, i quali se intendono esprimere voto
favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al
proponente e alla FIK la loro volontà in forma scritta su
qualsiasi supporto, anche in calce alla proposta ricevuta, e con
l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in
forma digitale entro il termine indicato nella proposta; la
mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa
come espressione di voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire
con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta un riscontro
della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta
elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni
siano apposte in forma digitale. In questi ultimi casi le
trasmissioni agli amministratori dovranno essere fatte al numero
di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati
espressamente comunicati dai consiglieri nazionali medesimi e
che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle
delibere del Consiglio Nazionale.
La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente
articolo, dovrà essere tempestivamente comunicata a tutti i
consiglieri nazionali, e trascritta tempestivamente a cura del
Presidente e del Segretario della FIK nel Libro delle delibere
del Consiglio Nazionale indicando:
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti;
- i consiglieri nazionali favorevoli, contrari o astenuti, e su
richiesta degli stessi le loro dichiarazioni pertinenti alla
decisione adottata.
La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli
atti della FIK.
Con la maggioranza di cui al precedente art. 31 quinto comma, i
consiglieri nazionali possono stabilire di rimettere la
decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a
delibera del Consiglio Nazionale da adottarsi col metodo
collegiale.
TITOLO VII
Comitato di Presidenza
Art. 33 - Poteri.
Il
Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice
Presidente e da uno o più componenti il Consiglio Nazionale,
nominati di volta in volta dal Presidente tenendo conto delle
specifiche competenze.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno e decide su tutte le
questioni di competenza del Consiglio Nazionale quando rivestono
carattere di urgenza.
Le decisioni del Comitato di Presidenza sono immediatamente
operative; in ogni caso devono essere sottoposte alla ratifica
del primo Consiglio Nazionale successivo.
Le decisioni del Comitato di Presidenza non possono modificare
e/o annullare decisioni già assunte dal Consiglio Nazionale.
TITOLO VIII
Presidente
Art. 34 - Poteri.
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri membri
ed ha la rappresentanza legale della FIK.
In particolare:
a)- presiede e coordina l’attività dell’Assemblea, del Consiglio
Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Forum della FIK;
b)- svolge opera di vigilanza e di controllo ai fini
dell’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del
Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza;
c)- coordina tutte le attività della FIK;
d)- convoca l’Assemblea su mandato del Consiglio Nazionale e ne
stabilisce l’ordine del giorno;
e)- convoca almeno una volta ogni due mesi il Consiglio
Nazionale per le delibere da assumere con metodo collegiale e ne
stabilisce l’ordine del giorno;
f)- convoca il Comitato di Presidenza;
g)- nomina, sentito il Consiglio Nazionale, il Segretario
Generale della FIK stabilendone il trattamento economico.
Il Presidente può demandare a un Consigliere o al Segretario
Generale una o alcune delle sue funzioni.
In caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice
Presidente che ne fa le veci ad ogni effetto.
Il Presidente decade dall’incarico per dimissioni, in caso di
impedimento permanente e in caso di mozione di sfiducia espressa
dalla maggioranza del Consiglio Nazionale con la presenza e
votazione, a scrutinio segreto, di almeno i 2/3 dei Consiglieri.
La mozione di sfiducia deve essere proposta e motivata da almeno
tre consiglieri nazionali.
La carica di Presidente è rinnovabile.
TITOLO IX
Collegio dei Sindaci
Art. 35 - Poteri.
Il
Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea ed è composto da
tre membri effettivi e da due supplenti, non associati della
FIK. I membri del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti al
Registro dei Revisori Contabili.
I Sindaci effettivi, nella prima riunione, eleggono tra loro il
Presidente.
Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo e la
sorveglianza della gestione contabile e del bilancio.
Il Collegio dei Sindaci provvede inoltre nei casi di inerzia
previsti agli artt. 19, 20, 21 e 23.
Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.
TITOLO X
Collegio dei Probiviri
Art. 36 - Poteri.
Il Collegio dei
Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri,
non associati alla FIK. Membri del Collegio dei Probiviri
devono essere iscritti all’Albo degli Avvocati ovvero essere
Magistrati.
I Probiviri, nella prima riunione, eleggono tra
loro il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri giudica, su proposta del Consiglio
Nazionale, i comportamenti dei soci e adottano i provvedimenti
di esclusione e disciplinari previsti all’art. 11.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale ed ogni decisione
deve essere notificata agli interessati.
TITOLO XI
Forum della FIK
Art. 37 - Composizione.
Il
Forum della FIK è composto: dal Presidente della FIK, che lo
presiede, dai Delegati Regionali, dai rappresentanti degli
associati di ciascuna categoria di cui al precedente art. 9.
Alle riunioni del Forum della FIK devono altresì partecipare,
senza diritto di voto, i consiglieri nazionali.
Con apposito Regolamento, il Consiglio Nazionale disciplina la
sua durata, composizione, modalità di elezione e di
funzionamento.
Art. 38 - Funzioni.
Spetta al Forum della FIK:
a)- esprimere pareri sull’attività sportiva in generale sulla
base dei temi annualmente ed eventualmente proposti dal
Consiglio Nazionale;
b)- pronunciarsi sulle problematiche generali dello sport del
Karting e formulare suggerimenti.
Art. 39 - Riunioni.
Il
Forum della FIK è convocato annualmente dal Presidente della FIK
al termine di ogni stagione sportiva.
Nelle sue delibere debbono essere espressamente riportati i
pareri e le proposte di tutti coloro che vi partecipano, anche
se non oggetto di approvazione a maggioranza.
TITOLO XII
Segretario Generale
Art. 40 - Poteri.
Il
Segretario Generale della FIK è nominato dal Presidente della
FIK, sentito il Consiglio Nazionale, ed è il responsabile
dell’esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi
federali. Si avvale, a tal fine, degli uffici della FIK e del
relativo personale.
In particolare, il Segretario Generale:
a)- assiste il Presidente nell’esplicazione delle sue
attribuzione e coordina il funzionamento della FIK;
b)- attribuisce funzioni al personale controllandone attività e
risultati;
c)- provvede agli adempimenti amministrativi;
d)- partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni
dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato di
Presidenza e del Forum della FIK esercitandovi le funzioni di
Segretario. È presente alle riunioni degli altri organi
federali.
Il Segretario Generale dura in carica fino a revoca
dell’incarico ed è coadiuvato da un Vice Segretario scelto dal
Presidente tra i dipendenti della FIK.
TITOLO XIII
Scioglimento e liquidazione
Art. 41 - Scioglimento e liquidazione.
In
caso di scioglimento della FIK l’Assemblea Straordinaria
nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i
compensi e determinando le modalità della liquidazione.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte tutte le obbligazioni in essere, tutti i residui saranno
devoluti a fini di utilità sociale.
TITOLO XIV
Disposizioni finali
Art. 42 - Osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle
decisioni federali.
Per il fatto stesso dell’associazione, gli associati si
impegnano:
- ad osservare le disposizioni del presente Statuto;
- ad osservare i regolamenti e le decisioni degli organi della
FIK.
La non conoscenza del presente Statuto, dei regolamenti e delle
decisioni degli organi della FIK non può essere invocata a
nessun effetto.
Art. 42 - Comunicazioni Ufficiali della FIK.
La
FIK porta a conoscenza degli interessati i propri regolamenti,
decisioni ed ogni altra notizia mediante le sue pubblicazioni
ufficiali (sito internet, ecc.) e/o ogni altro mezzo ritenuto
idoneo dal Consiglio Nazionale.
Art. 43 - Controversie.
Gli associati, in ragione dell’associazione, accettano la piena
e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere
disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla FIK e dai suoi
organi nelle materie riconducibili all’attività associativa,
rinunciando espressamente ad adire altre autorità diverse da
quelle nel presente Statuto previste a tutela dei loro diritti
ed interessi connessi all’attività associativa.
Le controversie riguardanti l’osservanza e l’applicazione delle
norme statutarie, regolamentari, i comportamenti rilevanti sul
piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione della relative
sanzioni disciplinari, ivi inclusa l’esclusione, nonché tutte le
controversie, anche di natura patrimoniale, comunque attinenti
il rapporto e l’attività associativa, e siano esse dei soci tra
di loro o tra i soci e la FIK, sono devolute in via esclusiva,
su istanza della parte interessata, alla cognizione conciliativa
ed arbitrale dell’ACI CSAI o comunque dell’ASN, secondo quanto
previsto dal relativo ordinamento in materia di arbitrato.
La FIK, per particolari ragioni di opportunità, può autorizzare
il ricorso alla giurisdizione statale ordinaria in deroga al
vincolo di giustizia arbitrale.
Art. 44 - Norma transitoria.
Le
disposizioni del presente statuto così come innovato di cui agli
articoli 16, 17, 20, 27, 28, 37, 38 e 39 nonché di ogni altro
articolo che fa riferimento al Forum della FIK si applicano in
occasione ed a far data dal prossimo rinnovo delle cariche
sociali (elezioni per il quadriennio 2008-2011).
Roma, 5 gennaio 2007 |